Distacco e obbligo di sorveglianza sanitaria

La Redazione
19 Maggio 2016

In caso di distacco di personale da società capogruppo a controllata, o viceversa, l'obbligo di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, D.Lgs. n. 81/2008 sorge sulla società distaccante o su quella distaccataria? Risponde il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 8/2016.

In caso di distacco di personale dalla società capogruppo a società controllate o viceversa, l'obbligo di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, D.Lgs. n. 81/2008 sorge sulla società distaccante o su quella distaccataria? Risponde il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 8/2016.

Partendo dalla lettura dell'art. 3, co. 6, D.Lgs. n. 81/2008, il Dicastero chiarisce che gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro incombono, in modo indifferenziato, su entrambi:

  • sul datore di lavoro che ha disposto il distacco grava l'obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato;
  • al beneficiario della prestazione (distaccatario) spetta l'onere di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, inclusa la sorveglianza sanitaria.

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