Determinazione del fondo, un diritto tutto da provare
19 Settembre 2014
Con sentenza n. 19683 depositata ieri, la Cassazione ha affermato che per la verifica della (contestata) determinazione dell'ammontare del fondo di finanziamento della retribuzione di risultato ai dirigenti, non basta ricoprire tale qualifica, ma è necessaria la prova dell'esistenza del diritto di ciascun appellante alla determinazione del fondo.
Il caso Alcuni dirigenti sanitari avevano convenuto in giudizio l'azienda ospedaliera per la quale lavoravano per aver, questa, determinato in misura inferiore al dovuto l'ammontare annuale del fondo di finanziamento della retribuzione di risultato. In primo grado il giudice dichiarava inammissibile la domanda in quanto volta ad ottenere un accertamento di mero fatto e perché generica quanto alla richiesta delle differenze retributive. La Corte d'Appello, pur dichiarando ammissibile la domanda di accertamento, respingeva il gravame in virtù della mancata osservanza da parte dei ricorrenti degli oneri di allegazione a sostegno della domanda da essi introdotta in giudizio. I dirigenti ricorrevano in Cassazione.
Interesse ad agire o no? I ricorrenti assumono, contrariamente alla Corte territoriale, che essi avevano un reale interesse a proporre la domanda di mero accertamento inerente alla esatta determinazione del fondo per l'erogazione della retribuzione di risultato alla dirigenza sanitaria, ricoprendo essi tale qualifica e non essendo la predetta domanda indissolubilmente legata alla richiesta di eventuali arretrati.
Gli Ermellini ritengono tale motivo infondato. La Corte d'Appello, infatti, ha correttamente affermato che, in mancanza degli elementi dedotti dai ricorrenti, non era possibile accertare l'esistenza di eventuali differenze economiche in loro favore, né era ammissibile la consulenza d'ufficio ai fini della verifica della fondatezza della domanda. Il tutto a conferma della rilevata carenza di un interesse ad agire in ordine alla domanda proposta in giudizio.
Inoltre, la Cassazione osserva che è logica la considerazione della Corte territoriale per la quale la sola possibilità astratta di rideterminazione del fondo di finanziamento non consentiva di accertare alcuna differenza retributiva, proprio in ragione della rilevata mancanza di deduzione di elementi concreti in ordine alle somme percepite ed ai criteri utilizzati per la determinazione della retribuzione di risultato.
Il ricorso, per questi motivi, viene rigettato. |