Anche i turnisti part-time hanno diritto alle maggiorazioni collettive per il lavoro notturno

19 Novembre 2014

Ai sensi del CCNL per il Personale dipendente da Società e Consorzi concessionari di Autostrade e Trafori del 16 febbraio 2000, sulla scorta dell'interpretazione del complessivo tenore letterale delle relative clausole ai sensi degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., le maggiorazioni per il lavoro notturno in favore dei lavoratori impiegati a tempo pieno in turni continui ed avvicendati deve ritenersi applicabile anche ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, se e nella misura in cui il lavoro notturno ricorra con costanza nella prestazione lavorativa. Così si è recentemente espressa la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza del 14 novembre 2014, n. 24333.

La fattispecie

Una lavoratrice, impiegata con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con prestazione lavorativa articolata in turni continuativi e avvicendati, ottiene la condanna della società datrice di lavoro, in ambedue le fasi del giudizio di merito, al pagamento delle maggiorazioni previste dall'applicabile CCNL per il Personale dipendente da Società e Consorzi concessionari di Autostrade e Trafori (di seguito, il “CCNL Autostrade”), tanto per il lavoro notturno quanto per il lavoro notturno prestato nei giorni festivi.

Principi di diritto

La Suprema Corte, nel respingere i profili di censura mossi dalla società ricorrente, richiama i fondamentali principi relativi all'interpretazione dei contratti:

  • il principio dell'intenzione delle parti ex art. 1362 cod. civ., secondo cui «nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole»; e
  • il principio dell'interpretazione complessiva delle clausole ex art. 1363 cod. civ., secondo cui «le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto».

In applicazione di tale norme civilistiche, un consolidato orientamento della Suprema Corte ha affermato, su un piano generale, che, (i) ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto e che (ii) il rilievo da assegnare alla formulazione letterale deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, considerando le singole clausole in correlazione tra loro, dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto (Corte di Cassazione, Sez. Civ., 22 febbraio 2007, n. 4176).

In particolare, con specifico riferimento all'interpretazione dei contratti collettivi di lavoro, è stato affermato in seno alla giurisprudenza di legittimità che, sebbene la ricerca della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio della interpretazione letterale delle clausole, ha valore preminente il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 cod. civ., che impone di leggere la volontà dei contraenti come manifestata nella globalità delle clausole susseguitesi nel tempo ed aventi immediata attinenza alla materia in contesa (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 29 luglio 2005, n. 15969; Corte di Cassazione Sez. Lav., 9 marzo 2005, n. 5140).

Sotto diverso profilo, la Cassazione, con specifico riferimento al lavoro part-time, richiama il principio di non discriminazione sancito dall'art. 4 del D.lgs. del 25 febbraio 2000, n. 61, secondo cui «il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile […] per il solo motivo di lavorare a tempo parziale».

In ossequio a tale principio, in diverse pronunzie la Cassazione ha affermato che il lavoratore in regime part-time non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, da individuarsi in quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 29 agosto 2011, n. 17726).

Conclusioni

La Suprema Corte compie innanzitutto un analitico esame delle disposizioni collettive del CCNL Autostrade, focalizzandosi sulle seguenti disposizioni relative alla distribuzione dell'orario di lavoro dei turnisti nonché alle relative maggiorazioni contrattuali:

  • «per il personale turnista che svolge di norma le proprie prestazioni in turni continui ed avvicendati l'orario contrattuale di 40 ore settimanali viene realizzato come segue: in 4 giorni lavorativi e riposo al 5° e al 6 (4+2) con prestazioni di 8 ore giornaliere, secondo il seguente orario: 22-06; 06-14; 14-22» (art. 9, comma 3);
  • «il personale a tempo parziale applicato ad attività lavorative in turni può essere utilizzato fuori dallo schema dei turni continuativi e avvicendati» (art. 9, comma 29);
  • «per il solo personale operanti in turni continui ed avvicendati […], il lavoro notturno e notturno festivo viene compensato con le maggiorazioni rispettivamente del 40% e dell'80% della retribuzione […]» (art. 11, comma 10).

Condividendo la tesi fatta propria dalla Corte di Appello di Milano, la Suprema Corte di Cassazione ritiene che la predetta maggiorazione debba ritenersi applicabile – non solo, come espressamente previsto dalle richiamate disposizioni collettive, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo pieno il cui orario di lavoro sia articolato su turni continui ed avvicendati secondo la distribuzione sancita dal CCNL Autostrade all'art. 9, comma 3, ma anche – ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale impiegati in turni continuativi ed avvicendati, ancorché con distribuzione di orario di lavoro necessariamente diversa da quella fissata nella citata norma collettiva.

La Cassazione giunge a tale conclusione applicando sia il principio di diritto relativo alla corretta interpretazione dei contratti, sia il principio di diritto che sancisce il divieto di discriminazione nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Con riferimento al primo principio, applicando il criterio ermeneutico di interpretazione letterale, la Corte di Cassazione osserva che,

  • da un lato, l'art. 9, comma 29, del CCNL Autostrade, esplicitamente prevedendo che i lavoratori part-time possono essere impiegati anche al di fuori dallo schema di turni continui ed avvicendati, implicitamente afferma che anche i lavoratori part-time possono essere impiegati in turni continui ed avvicendati;
  • dall'altro lato, l'espressione “turni continui ed avvicendati”, secondo il significato proprio delle parole usate, si riferisce ai turni i quali, pur intervallati da giorni di mancata prestazione, tendano a ripetersi con la stessa frequenza, ciò che, ad avviso della Corte, riguarderebbe anche il caso della lavoratrice ricorrente.

Con riferimento al secondo principio, la Corte ritiene che l'esclusione dei lavoratori part-time dalle maggiorazioni previste dalla richiamata norma collettiva si porrebbe in contrasto con il ricordato divieto di discriminazione, immotivatamente determinando per il lavoratore turnista a tempo parziale un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile.

Così si è recentemente espressa la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza del 14 novembre 2014, n. 24333.

Fonti Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. Lav., 29 agosto 2011, n. 17726

Corte di Cassazione, Sez. Civ., 22 febbraio 2007, n. 4176

Corte di Cassazione, Sez. Civ., 22 dicembre 2005, n. 28479

Corte di Cassazione, Sez. Lav., 29 luglio 2005, n. 15969

Corte di Cassazione, Sez. Lav., 9 marzo 2005, n. 5140

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