Anche i turnisti part-time hanno diritto alle maggiorazioni collettive per il lavoro notturno
19 Novembre 2014
La fattispecie Una lavoratrice, impiegata con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con prestazione lavorativa articolata in turni continuativi e avvicendati, ottiene la condanna della società datrice di lavoro, in ambedue le fasi del giudizio di merito, al pagamento delle maggiorazioni previste dall'applicabile CCNL per il Personale dipendente da Società e Consorzi concessionari di Autostrade e Trafori (di seguito, il “CCNL Autostrade”), tanto per il lavoro notturno quanto per il lavoro notturno prestato nei giorni festivi.
Principi di diritto La Suprema Corte, nel respingere i profili di censura mossi dalla società ricorrente, richiama i fondamentali principi relativi all'interpretazione dei contratti:
In applicazione di tale norme civilistiche, un consolidato orientamento della Suprema Corte ha affermato, su un piano generale, che, (i) ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto e che (ii) il rilievo da assegnare alla formulazione letterale deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, considerando le singole clausole in correlazione tra loro, dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto (Corte di Cassazione, Sez. Civ., 22 febbraio 2007, n. 4176).
In particolare, con specifico riferimento all'interpretazione dei contratti collettivi di lavoro, è stato affermato in seno alla giurisprudenza di legittimità che, sebbene la ricerca della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio della interpretazione letterale delle clausole, ha valore preminente il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 cod. civ., che impone di leggere la volontà dei contraenti come manifestata nella globalità delle clausole susseguitesi nel tempo ed aventi immediata attinenza alla materia in contesa (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 29 luglio 2005, n. 15969; Corte di Cassazione Sez. Lav., 9 marzo 2005, n. 5140).
Sotto diverso profilo, la Cassazione, con specifico riferimento al lavoro part-time, richiama il principio di non discriminazione sancito dall'art. 4 del D.lgs. del 25 febbraio 2000, n. 61, secondo cui «il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile […] per il solo motivo di lavorare a tempo parziale». In ossequio a tale principio, in diverse pronunzie la Cassazione ha affermato che il lavoratore in regime part-time non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, da individuarsi in quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 29 agosto 2011, n. 17726).
Conclusioni La Suprema Corte compie innanzitutto un analitico esame delle disposizioni collettive del CCNL Autostrade, focalizzandosi sulle seguenti disposizioni relative alla distribuzione dell'orario di lavoro dei turnisti nonché alle relative maggiorazioni contrattuali:
Condividendo la tesi fatta propria dalla Corte di Appello di Milano, la Suprema Corte di Cassazione ritiene che la predetta maggiorazione debba ritenersi applicabile – non solo, come espressamente previsto dalle richiamate disposizioni collettive, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo pieno il cui orario di lavoro sia articolato su turni continui ed avvicendati secondo la distribuzione sancita dal CCNL Autostrade all'art. 9, comma 3, ma anche – ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale impiegati in turni continuativi ed avvicendati, ancorché con distribuzione di orario di lavoro necessariamente diversa da quella fissata nella citata norma collettiva.
La Cassazione giunge a tale conclusione applicando sia il principio di diritto relativo alla corretta interpretazione dei contratti, sia il principio di diritto che sancisce il divieto di discriminazione nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo parziale. Con riferimento al primo principio, applicando il criterio ermeneutico di interpretazione letterale, la Corte di Cassazione osserva che,
Con riferimento al secondo principio, la Corte ritiene che l'esclusione dei lavoratori part-time dalle maggiorazioni previste dalla richiamata norma collettiva si porrebbe in contrasto con il ricordato divieto di discriminazione, immotivatamente determinando per il lavoratore turnista a tempo parziale un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile.
Così si è recentemente espressa la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza del 14 novembre 2014, n. 24333.
Fonti Giurisprudenziali Corte di Cassazione, Sez. Lav., 29 agosto 2011, n. 17726 Corte di Cassazione, Sez. Civ., 22 febbraio 2007, n. 4176 Corte di Cassazione, Sez. Civ., 22 dicembre 2005, n. 28479 Corte di Cassazione, Sez. Lav., 29 luglio 2005, n. 15969 Corte di Cassazione, Sez. Lav., 9 marzo 2005, n. 5140 |