Precisazioni sulla liquidazione anticipata per avviare attività di lavoro autonomo

La Redazione
20 Marzo 2015

La Circolare INPS n. 62/2015 di ieri fornisce precisazioni sulla disciplina e sulla natura giuridica della liquidazione anticipata in un'unica soluzione degli importi non ancora percepiti delle prestazioni di disoccupazione ASpI e mini-ASpI al fine dello svolgimento di attività di lavoro autonomo.

L'INPS è intervenuto in materia di liquidazione anticipata in un'unica soluzione degli importi non ancora percepiti delle prestazioni di disoccupazione ASpI e mini-ASpI al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa o per associarsi in cooperativa.

Con Circolare n. 62/2015, infatti, l'Istituto ha fornito precisazioni sulla natura giuridica dell'istituto dall'art. 2, co. 19, L. n. 92/2012: "il beneficio dell'anticipazione deve esplicarsi secondo un regime di autonomia rispetto all'istituto della indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI percepita in forma mensile".

Per quanto riguarda la disciplina di riferimento, l'INPS chiarisce che trattasi unicamente di quella dettata dall'art. 2 citato e dal relativo D.M. attuativo n. 73380 del 29 marzo 2013, con la conseguenza che la domanda di anticipazione potrà essere accolta, in presenza di tutti gli altri requisiti, qualora sia stata presentata entro 60 giorni dall'inizio dell'attività o dalla domanda di indennità ASpI o mini-ASpI, se l'attività era preesistente e si desidera svilupparla a tempo pieno.

Fornite, infine, le istruzioni operative.

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