CCNL e deroga alla responsabilità solidale negli appalti

La Redazione
21 Aprile 2015

L'istituto della responsabilità solidale costituisce una garanzia per i lavoratori impiegati nell'appalto: gli eventuali regimi derogatori possono essere disciplinati solo dai contratti collettivi applicati ai lavoratori in questione. Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 9/2015.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Interpello n. 9 del 17 aprile 2015, ha risposto ad un quesito in merito alla corretta interpretazione dell'art. 29, co. 2, D.Lgs. n. 276/2003, nella parte in cui prevede che la contrattazione collettiva nazionale possa derogare al regime della responsabilità solidale negli appalti: l'espressione “salva diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali” si riferisce alla contrattazione collettiva sottoscritta da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore di appartenenza dell'appaltatore ovvero di quello del committente?

L'istituto della responsabilità solidale, sottolinea il Dicastero, costituisce una garanzia per i lavoratori impiegati nell'appalto – dipendenti dell'appaltatore e del subappaltatore – : gli eventuali regimi derogatori possono essere disciplinati solo dai contratti collettivi applicati ai lavoratori in questione.

“Nell'ambito di tali contratti, pertanto, le organizzazioni datoriali e sindacali potranno individuare “metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti”, adeguatamente utili a garantire l'assolvimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi retributivi nei confronti dei propri lavoratori, senza limitarsi a prevedere l'acquisizione delle relative autodichiarazioni rilasciate dai datori di lavori”.

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