Ore di impiego extra non retribuite? L'onere della prova grava sul lavoratore

20 Ottobre 2014

La recente sentenza di Cassazione n. 20055/2014 conferma l'orientamento per cui, in tema di riconoscimento del lavoro straordinario prestato, la prova debba essere puntualmente e debitamente prodotta dal diretto interessato: non basta un richiamo generico a medie di lavoro svolto su archi temporali molto lati.

Questo il caso finito sotto la lente di ingrandimento della Sezione Lavoro nella sentenza n. 20055 del 17 ottobre 2014.

Lavoro straordinario? Prove troppo generiche

Tanto il Tribunale, quanto la Corte d'Appello di Roma rigettavano la domanda proposta da un lavoratore, avverso la società in cui era impiegato, afferenti il riconoscimento del lavoro straordinario prestato (e dell'incidenza di questo su altri istituti). Si osservava in particolare che le prove testimoniali erano generiche ed inconferenti: non era stato specificato con esattezza l'orario, in quanto si parlava di “orari invernali ed estivi e medie su archi temporali molto ampi”. D'altro canto, la mancata esibizione del datore dei fogli presenza non poteva sostituirsi all'onere della prova che gravava comunque sul lavoratore.

I cedolini non sono stati prodotti in giudizio

Nell'esaminare la doglianza della ricorrente, la Cassazione osserva la non sussistenza di una carenza motivazionale in rapporto ad una domanda, invero, mai formulata. I cedolini di presenza non sono stati prodotti unitamente al ricorso, né è stato riportato il contenuto (o parte di esso) per stralcio, senza infine operare un confronto con quanto sarebbe stato già corrisposto a titolo di retribuzione straordinaria.

Da qui il mancato accoglimento del ricorso e la conferma della bontà dell'analisi del giudice di Merito.

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