Pensione di inabilità, il requisito reddituale deve coesistere con l’erogazione del trattamento

21 Ottobre 2014

Il requisito reddituale condizionante il riconoscimento del beneficio pensionistico dell'assegno di inabilità civile deve coesistere con l'erogazione del trattamento: l'accertamento giudiziale deve perciò riferirsi all'anno da cui decorre la prestazione e non riferirsi al precedente.

Questo il principio di diritto espresso dalla Cassazione, sezione Lavoro, nella sentenza n. 22150 del 20 ottobre 2014.

La premessa

La Corte di Appello di Napoli riformava la sentenza di primo grado e negava i presupposti per il riconoscimento della pensione di inabilità civile e del pagamento dei relativi ratei, ai sensi dell'art. 11 Legge n. 118/1971. A motivo della sentenza, il giudice di seconde cure riteneva l'insussistenza del requisito reddituale: da qui il ricorso dell'interessato in Cassazione.

A quali anni fare riferimento?

Gli Ermellini evidenziano la violazione della legge sopra richiamata (in particolare dell'art. 12), in quanto il requisito reddituale condizionante il riconoscimento del beneficio deve coesistere con l'erogazione del trattamento, con la conseguenza del necessario riferimento dell'accertamento giudiziale all'anno da cui decorre la prestazione e non con riferimento all'anno precedente. Tale orientamento era già emerso nelle sentenze nn. 21925/2013 e 17624/2010.

Come effettuare un computo corretto

La sentenza n. 22150/2014, da ultimo, ricorda che per l'accertamento del requisito reddituale devoluto bisognerà tener conto non solo del reddito personale del soggetto invalido, ma anche di quello eventuale del coniuge (Cass. nn. 5003/2011 e 16363/2002). Non è infatti applicabile lo ius seperveniens dell'art. 10, co. 5, D.L. n. 76/2013, norma che esclude ai fini dell'esame del reddito percepito quello proveniente da altri componenti del nucleo familiare dell'interessato.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.