Maxisanzioni per lavoro “in nero”

01 Dicembre 2014

Si vuole sapere se la maxisanzione prevista, in sede ispettiva, per i lavoratori “in nero”, sia applicabile anche in caso di riqualificazione di prestazioni di lavoro autonomo occasionale con partita Iva e/o ritenuta d'acconto.

Si vuole sapere se la maxisanzione prevista, in sede ispettiva, per i lavoratori “in nero”, sia applicabile anche in caso di riqualificazione di prestazioni di lavoro autonomo occasionale con partita IVA e/o ritenuta d'acconto.

Il

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

fornisce chiarimenti in

merito all'applicazione della maxisanzione in caso di disconoscimento del rapporto di lavoro autonomo ex art 2222 c.c. con partita IVA e/o ritenuta d'acconto. Si afferma, in particolare, che la maxisanzione prevista dall'art. 4, comma 1, lett. a) e b) della L. 138/2010 "in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto da parte del datore di lavoro privato", non può essere irrogata qualora per il lavoro autonomo sia stata emessa regolare ritenuta d'acconto, trascritta nella documentazione fiscale obbligatoria poiché, pur a fronte della riqualificazione della prestazione come lavoro

subordinato, in presenza di detta valida documentazione fiscale, tale prestazione non può essere considerata lavoro "in nero".

Da tale documentazione, infatti, emerge la conoscenza da parte della pubblica amministrazione di un rapporto di lavoro che non è stato “occultato” e pertanto non può ritenersi “in nero”. In definitiva, la presenza di documentazione fiscale obbligatoria prodotta in relazione al periodo oggetto di accertamento non porta all'applicazione della maxisanzione, anche se il rapporto di lavoro non è da considerarsi genuinamente istituito con tale tipologia contrattuale

(Nota 9 ottobre 2014

,

n. 16920).

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