La responsabilità solidale negli appalti dopo il D.L. n. 25

La Redazione
21 Marzo 2017

Con Parere n. 3 la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro interviene, all'indomani dell'entrata in vigore del D.L. n. 25/2017, fornendo chiarimenti sul regime di responsabilità solidale in materia di appalti e sulle modalità pratiche di applicazione dello stesso, legate al principio della preventiva escussione.

Con Parere n. 3 la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro interviene, all'indomani dell'entrata in vigore del D.L. n. 25/2017, fornendo chiarimenti sul regime di responsabilità solidale in materia di appalti e sulle modalità pratiche di applicazione dello stesso, legate al principio della preventiva escussione.

Il Decreto di abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio e di modifica della responsabilità solidale negli appalti, infatti, non tocca le norme a garanzia dei crediti retributivi e previdenziali dei lavoratori, ma cancella il beneficio della preventiva escussione ed elimina la facoltà per le parti sociali di modificare le regole della solidarietà passiva.

Sia il committente che l'appaltatore rimangono obbligati a pagare i crediti da lavoro maturati dal personale impiegato nell'appalto. Quello che oggi cambia, con l'abrogazione della norma, è che il committente può essere aggredito anche prima dell'appaltatore, dovendo pagare direttamente al lavoratore tutti i crediti, salvo il diritto di agire per ottenere il rimborso dall'appaltatore di quanto pagato.

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