Rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto: quale norma applicare?
21 Aprile 2017
Questo il tema affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9730/17 depositata il 18 aprile. Il caso. Il Tribunale di Genova rigettava la domanda proposta da un lavoratore per l'accertamento del proprio diritto alla rivalutazione della contribuzione ex art. 13, comma 8, l. n. 257/1992 per essere stato esposto all'amianto per oltre 10 anni nello svolgimento della propria attività lavorativa. La Corte d'appello accoglieva parzialmente il gravame proposto dall'interessato condannando l'INPS a rivalutare la contribuzione in applicazione dell'art. 47 d.l. n. 269/2003. Il lavoratore ricorre in Cassazione censurando l'applicazione della suddetta norma e l'errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice di merito in relazione all'individuazione della disciplina applicabile ratione temporis, evidenziando la disparità di trattamento per i lavoratori ugualmente esposti alle polveri di amianto basata sulla data di presentazione della domanda amministrativa.
Regime previdenziale. La Corte di Cassazione sottolinea in primo luogo che dall'interpretazione dell'art. 3, comma 132, l. n. 350/2003 (che in relazione alla disciplina introdotta dall'art. 47 d.l. n. 269/2003 ha fatto salva l'applicabilità della precedente disciplina per i lavoratori che al 2 ottobre 2003 avessero maturato il diritto al conseguimento dei benefici di cui alla l. n. 257/1992 ovvero avessero avanzato domanda in tal senso) discende che il diritto che deve essere maturato è quello alla pensione e che, tra coloro che ancora non avessero maturato tale diritto, la salvezza del regime precedente è riconosciuta a chi avesse avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva.
Disparità di trattamento. Inoltre i dubbi di disparità di trattamento sono già stati affrontati e risolti dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 376/08, ha sottolineato l'ampia discrezionalità legislativa nella «fissazione di norme transitorie dettate per agevolare il passaggio da un regime all'altro tanto più ove si tratti di disciplina di carattere derogatorio comportante scelte connesse all'individuazione delle categorie dei beneficiari delle prestazioni di carattere previdenziale».
Fonte: dirittoegiustizia.it |