Lo straordinario non concorre al calcolo di tredicesima e quattordicesima

22 Luglio 2014

La sentenza n.16524/2014, depositata ieri, interpretando le norme collettive conferma l'orientamento per cui il compenso per lavoro straordinario non sia ricomprensibile nella base di calcolo di tredicesima e quattordicesima.

Alcuni lavoratori convenivano in giudizio l'Istituto di cui erano stati dipendenti per ottenere il ricalcolo dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto, nonché della tredicesima e della quattordicesima mensilità e della retribuzione spettante per il periodo feriale. Dopo l'accoglimento integrale dalla domanda, la SPA proponeva ricorso per cassazione.

Il concetto di onnicomprensività

La parte ricorrente contesta l'inserimento dei compensi per lavoro straordinario nella base di calcolo di 13esima, 14esima e retribuzione per ferie, in quanto il giudice di merito avrebbe ritenuto che la contrattazione collettiva avesse dato una nozione di onnicomprensività della retribuzione, senza tenere conto della diversa posizione dell'Ordinamento in proposito.
Come osservano gli Ermellini (si veda anche sentenza n. 2781/2008), il regolamento del personale IZPS (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) si discosta dal canone ermeneutico tradizionale della valutazione delle clausole contrattuali (art. 1363 c.c.).

Straordinario fuori dalla base di calcolo

Inoltre, la recente giurisprudenza dalla Cassazione, leggendo le norme collettive (nn. 6938 e 6939/2012) ha affermato che il compenso per lavoro straordinario non è computabile nella base di calcolo della tredicesima e della quattordicesima.
Il ricorso viene allora accolto, avvallando una nozione di retribuzione meno lata (si vedano anche, ex multis, Cass. nn. 5595, 7732, 13140 del 2012; 1057/2014).

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