Sui termini di impugnazione del licenziamento dei dirigenti

La Redazione
21 Dicembre 2015

L'estensione dei termini di decadenza e di inefficacia dell'impugnazione trova applicazione con riguardo al dato oggettivo costituito dalla invalidità del licenziamento, non assumendo rilievo la categoria legale di appartenenza del lavoratore. Lo precisa la Corte di Cassazione, con sentenza n. 22627/2015.

Cass. sez. lav., 5 novembre 2015, n. 22627

Una dirigente, licenziata per g.m.o., impugnava la comunicazione preventiva alla Direzione Territoriale del Lavoro ex art. 7, L. n. 604/1966. Convocate le parti presso l'Ufficio di conciliazione della DTL, la procedura si concludeva con esito negativo. Il datore di lavoro, pertanto, intimava il licenziamento e la dirigente adiva il giudice del lavoro. Accolta nei primi due gradi di giudizio l'eccezione di decadenza dall'impugnazione del recesso, la lavoratrice ricorreva per la cassazione della sentenza.

In sede di legittimità, sono due le questioni che si pongono:

  • il termine di decadenza di 60 giorni per l'impugnativa del licenziamento è applicabile anche al dirigente?
  • qual è l'oggetto dell'impugnativa: la comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro o la lettera di licenziamento?

Sull'applicabilità del termine di decadenza di 60 giorni per l'impugnativa del licenziamento del dirigente, la Corte di Cassazione, richiamando le previsioni dell'art. 10, L. n. 604/1966, nonché del combinato disposto di art. 6, L. n. 604/1966 e art. 32, co. 2, L. n. 183/2010, afferma che l'estensione dei termini di decadenza e di inefficacia dell'impugnazione trova applicazione con riguardo ad dato oggettivo costituito dalla invalidità del licenziamento, non assumendo rilievo la categoria legale di appartenenza del lavoratore.

Con riferimento, invece, alla tempestività dell'impugnazione del licenziamento e alla procedura ex art. 7, L. n. 604/1966 – nel termine perentorio di 60 giorni deve essere impugnata la comunicazione alla DTL o la lettera di licenziamento? – la Cassazione ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avevano escluso che la comunicazione indirizzata al DTL costituisse intimazione al licenziamento. Tale comunicazione, infatti, deve necessariamente indicare l'intenzione e i motivi del licenziamento, ma non dà necessariamente luogo alla risoluzione del rapporto: il successivo incontro con la DTL ben può sortire effetti conciliativi. Nel caso di specie, invece, la dirigente aveva impugnato la comunicazione di avvio di cui all'art. 7 cit e non l'atto di recesso vero e proprio, e deve, pertanto, ritenersi decaduta non essendo intervenuta l'impugnativa del recesso nei termini ex lege.

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