Collaborazioni organizzate dal committente ed esclusioni

La Redazione
21 Dicembre 2015

Con Interpello n. 27/2015, il Ministero del Lavoro ha risposto all'istanza relativa agli elementi necessari per qualificare l'accordo collettivo ex art. 2, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2015 come accordo stipulato da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai fini dell'esclusione dalla nuova normativa.

Con Interpello n. 27/2015, il Ministero del Lavoro ha risposto all'istanza relativa agli elementi necessari per qualificare l'accordo collettivo ex art. 2, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2015 come accordo stipulato da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai fini dell'esclusione dalla nuova normativa.

In particolare, si chiarisce che l'esclusione di cui all'art. 2 cit. opera in relazione alle sole collaborazioni che trovano puntuale disciplina in accordi sottoscritti da associazioni sindacali in possesso del maggior grado di rappresentatività determinata all'esito della valutazione comparativa degli indici sintomatici già indicati dalla giurisprudenza e ripresi dallo stesso Ministero:

  • numero complessivo dei lavoratori occupati;
  • numero complessivo delle imprese associate;
  • diffusione territoriale (numero di sedi presenti sul territorio e ambiti settoriali);
  • numero dei contratti collettivi sottoscritti.

Di converso, l'eventuale applicazione di un diverso contratto collettivo non impedirà l'applicazione dell'art. 2 cit. cosicché, a partire dal 2016, ai rapporti di collaborazione “che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” – ancorché disciplinati da un contratto collettivo (evidentemente privo dei requisiti in questione) – si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

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