Certificato medico e denuncia infortuni: in vigore le novità sull’invio telematico

La Redazione
22 Marzo 2016

Da oggi, 22 marzo 2016, sono in vigore semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come stabilito dal D.Lgs. n. 151/2015 e recepito dalla Circolare INAIL n. 10 del 21 marzo scorso.

Con la Circolare n. 10 del 22 marzo 2016, l'INAIL comunica che, a partire dal 22 marzo 2016, l'obbligo di trasmissione telematica del certificato medico di infortunio o di malattia professionale è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza.

Il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria, precedentemente profilato provvede all'inoltro all'INAIL, esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite la struttura sanitaria competente al rilascio.

In caso di malattia professionale l'invio del certificato medico vale, ai fini assicurativi e per le malattie contenute nell'elenco di cui all'art 139 t.u. 1124/1965, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di denuncia.

Resta a carico del datore di lavoro l'obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio all'Istituto entro 2 giorni e di malattia professionale entro 5 giorni da quello in cui ne ha avuto notizia. Il datore di lavoro, nella denuncia, deve obbligatoriamente inserire i dati relativi al numero identificativo e la data rilascio del certificato medico. La certificazione medica è disponibile sul portale Inail, attraverso la funzione "Ricerca certificati medici" presente all'interno del relativo servizio online (denuncia di infortunio/MP/SA).

L'INAIL ha l'obbligo di trasmettere all'autorità di pubblica sicurezza le informazioni relative alle denunce di infortunio con prognosi superiore a 30 giorni o a cui è conseguito un infortunio mortale.

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