Non sostituisce il collega: inadempimento contrattuale o sciopero delle mansioni?

La Redazione
22 Aprile 2016

Il rifiuto di esecuzione di una parte delle mansioni, legittimamente richiedibili al lavoratore, non costituisce esercizio legittimo del diritto di sciopero e può configurare una responsabilità contrattuale e disciplinare del dipendente. Lo ricorda la Cassazione, con sentenza n. 1350/2016.

Cass. sez. lav., 26 gennaio 2016, n. 1350

Il datore di lavoro chiedeva fosse accertata la legittimità delle sanzioni disciplinari irrogate al dipendente per inadempimento contrattuale, visto il suo rifiuto ad eseguire la prestazione lavorativa, consistito nella mancata copertura per vari giorni consecutivi di un collega assente, secondo i meccanismi operativi dell'areola.

Il convenuto eccepiva la irregolarità della procedura di contestazione disciplinare e, nel merito, la legittimità del rifiuto ad effettuare la prestazione aggiuntiva, per aver esercitato il suo diritto di sciopero indetto dal sindacato di appartenenza.

Riportando sentenza sfavorevole nei primi due gradi di giudizio, il datore di lavoro ricorreva in Cassazione.

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, richiama il principio per cui “con riferimento al caso in cui un accordo collettivo contenga una disposizione che obblighi il dipendente a sostituire, oltre la sua prestazione contrattuale già determinata, in quota parte oraria, un collega assente, remunerandolo con una quota di retribuzione inferiore alla maggiorazione per lavoro straordinario, la relativa astensione collettiva da tale prestazione non attiene al legittimo esercizio del diritto di sciopero, ma costituisce inadempimento parziale degli obblighi contrattuali, sicché sono legittime le sanzioni disciplinari irrogate dal datore di lavoro ai dipendenti che hanno rifiutato la prestazione aggiuntiva loro richiesta e il comportamento datoriale non è antisindacale”.

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