Lavoratrici madri e lavori usuranti: interdizione posticipata?

La Redazione
22 Luglio 2015

Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 16/2015, chiarisce che il divieto di adibire la lavoratrice madre a lavori usuranti si applica anche alle conducenti nel servizio pubblico di trasporto collettivo, esclusivamente durante la gestazione e fino al termine del periodo di astensione obbligatoria.

Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 16/2015, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla disciplina dei divieti di adibizione delle lavoratrici madri allo svolgimento di determinate attività.

L'istanza di interpello

L'

art. 7, D.Lgs. n. 151/2001

può trovare applicazione nell'ipotesi in cui la lavoratrice madre espleti attività di conducente di linea nell'ambito di servizio pubblico di trasporto collettivo, stante la riconducibilità di quest'ultimo nella categoria dei lavori usuranti ex art. 1, D.Lgs. n. 67/2011?

Il parere ministeriale

L'art. 7 in esame dispone il divieto di adibire le lavoratrici madri al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi, faticosi, insalubri e a quelli che comportano il rischio di esposizione a particolari agenti e condizioni di lavoro che renderebbero insalubre e insicuro l'ambiente di lavoro.

Il divieto di adibizione al lavoro può sussistere per tutto il periodo della gravidanza e:

  • fino a tre mesi dopo il parto (termine del periodo di astensione obbligatoria);
  • fino a sette mesi dopo il parto (interdizione posticipata).

Il Dicastero ha precisato che per la lavoratrice madre, conducente di linea nel servizio pubblico di trasporto collettivo, tale divieto trova applicazione esclusivamente durante la gestazione e fino al periodo di astensione obbligatoria, ferma, però, la possibilità di riscontrare nella specifica situazione lavorativa ogni eventuale rischio per il quale è prevista l'interdizione fino a sette mesi dopo il parto.

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