Legittima la clausola di durata minima garantita del contratto di lavoro
22 Agosto 2014
Con sentenza numero 17010 la Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro, in merito alla legittimità dell'apposizione della clausola di durata minima garantita prevista all'interno di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con relativa penale ai fini di risarcimento del danno ha dichiarato la stessa legittima.
Nel caso preso in esame il lavoratore aveva sottoscritto una clausola di durata minima del contratto dal gennaio 2001 al dicembre 2004, con una penale in caso di recesso anticipato di 50 milioni di lire (pari a euro 25.822,84), in seguito alle dimissioni avvenute nel marzo del 2002 il datore di lavoro tratteneva detta somma. Respingendo il ricorso del lavoratore, la Suprema Corte afferma che non è ravvisabile, da parte della suddetta clausola, alcun contrasto a norme e principi dell'ordinamento giuridico, nessun limite è imposto infatti all'autonomia privata per quanto attiene alla facoltà di recesso dal rapporto attribuita al lavoratore, che può quindi pattuire o meno una garanzia di durata minima del rapporto di lavoro che comporti, fuori dall'ipotesi di recesso per giusta causa il risarcimento del danno a favore della parte non recedente, d'altronde la stessa garanzia può essere analogamente ritrovata nel rapporto di lavoro a tempo determinato, che concede il recesso anticipato solo in caso di giusta causa di cui all'art. 2119 del codice civile.
Come afferma la suprema corte sin dagli anni '70 la giurisprudenza ha più volte affermato la legittimità della durata minima garantita del rapporto di lavoro ponendo come unico limite che tale clausola non acquisisca durata permanente , anche in virtù della possibilità di rinnovo .
Tale penale potrà però essere ridotta da parte del giudice, in caso di manifesta eccessività della stessa tenendo conto dell'entità della clausola di garanzia di durata minima come in realtà è avvenuto per il caso in questione nel quale la penale è stata ridotta ad euro 10.000. |