TFR dopo il trasferimento dell’aziendaFonte: Cod. Civ. Articolo 2112
24 Agosto 2017
Dopo il trasferimento di un ramo di azienda, chi è tenuto a corrispondere il TFR al lavoratore ceduto? Si può chiedere al datore di lavoro che ha ceduto l'azienda?
In forza dell'art. 2112 c.c., a seguito di un trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario, conservando il lavoratore tutti i diritti che ne derivano. Il medesimo articolo prevede, inoltre, che il cedente ed il cessionario siano obbligati, in solido, per tutti i crediti vantati dal dipendente ceduto. Relativamente al TFR, gli obblighi vengono ad essere ripartiti tra il datore di lavoro originario e quello successivo alla cessione: il cedente è tenuto a corrispondere la quota che il lavoratore ha maturato durante lo svolgimento del rapporto di lavoro fino al trasferimento d'azienda, gravando l'onere anche in capo al cessionario in ragione del vincolo di solidarietà. Questo sarà, invece, unico obbligato circa la quota maturata a seguito della cessione. In merito: Cass. n. 164/2016 e n. 20837/2013.
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