Per la cessione di ramo d’azienda serve l’autonomia funzionale

La Redazione
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23 Gennaio 2017

Costituisce elemento costitutivo della cessione di ramo d'azienda, ex art. 2112 c.c., l'autonomia funzionale del ramo ceduto, che deve essere in grado di provvedere, già al momento del trasferimento dal complesso cedente, ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, e di svolgere autonomamente il servizio o la funzione cui era adibito prima della cessione.

Costituisce elemento costitutivo della cessione di ramo d'azienda, ex art. 2112 c.c., l'autonomia funzionale del ramo ceduto, che deve essere in grado di provvedere, già al momento del trasferimento dal complesso cedente, ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, e di svolgere autonomamente il servizio o la funzione cui era adibito prima della cessione.

Il caso. Una compagnia telefonica trasferiva ad altra società uno dei propri call center: in primo e secondo grado l'operazione veniva qualificata come cessione di ramo d'azienda, agli effetti dell'art. 2112 c.c.; i dipendenti ceduti proponevano ricorso per cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione della norma de qua, in relazione, in particolare, alla mancanza dell'autonomia operativa degli addetti all'attività di assistenza al pubblico del call center.

Il presupposto della cessione di ramo d'azienda: l'autonomia funzionale del complesso ceduto. La Cassazione ritiene fondati i motivi di ricorso: come già affermato in una precedente pronuncia (Cass. n. 10542/2016) costituisce elemento costitutivo della cessione di ramo d'azienda l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali ed organizzativi, e quindi di svolgere – autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione. La cessione deve riguardare un insieme organicamente finalizzato ex ante all'esercizio dell'attività di impresa, con autonomia funzionale di beni e strutture (così, Cass. n. 5038/2016).

L'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto deve essere obiettivamente apprezzabile: ciò presuppone una preesistente realtà produttiva, mentre non può costituire cessione di ramo d'azienda, e integra una violazione dell'art. 2112 c.c. la creazione di una struttura ad hoc, in occasione del trasferimento, com'è avvenuto nel caso di specie: dalle risultanze probatorie della vicenda processuale è emersa, infatti, l'assenza di un'autosufficienza dell'articolazione aziendale trasferita, tale da ritenere che l'impresa abbia solo voluto esternalizzare reparti o uffici di articolazioni non autonome.

Struttura unitaria e legami organizzativi preesistenti alla cessione. Proprio a garanzia dei diritti dei lavoratori, dunque, non può essere qualificato come cessione di ramo d'azienda il trasferimento di una struttura produttiva creata ad hoc, in cui i lavoratori non costituiscono un gruppo coeso per professionalità e non presentano “precisi legami organizzativi preesistenti alla cessione e specifico know how tali da individuarli come una struttura unitaria funzionalmente idonea e non invece come una mera sommatoria di dipendenti”.

Fonte: ilsocietario.it