Tipologie contrattuali e disciplina delle mansioni: ecco il terzo Decreto delegato

La Redazione
23 Febbraio 2015

Nel CdM tenutosi lo scorso venerdì, oltre all'esame definitivo dei primi due Decreti attuativi del Jobs Act, è stata presentata la bozza del terzo Decreto delegato, volto alla semplificazione delle tipologie contrattuali ed alla revisione della disciplina delle mansioni.

Approderanno a giorni in Gazzetta Ufficiale, i primi due Decreti attuativi del Jobs Act (Legge n. 183/2014) sul nuovo contratto a tutele crescenti e sui nuovi ammortizzatori sociali, approvati in via definitiva nel Consiglio dei Ministri del 20 febbraio scorso.

Sarà invece necessario attendere i tempi dei passaggi nelle Commissioni parlamentari competenti, per i prescritti pareri, perché diventino operativi gli altri due decreti attuativi della riforma del lavoro esaminati dall'esecutivo in via preliminare, che riguardano il riordino delle tipologie contrattuali (con l'eliminazione dei co.co.pro. e, dal 1° gennaio 2016, l'applicazione delle norme sul lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione personali con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati dal datore di lavoro), la revisione della disciplina delle mansioni e le disposizioni sulla conciliazione dei tempi vita-lavoro.

In particolare, la bozza del terzo Decreto delegato, volto alla semplificazione delle tipologie contrattuali ed alla revisione della disciplina delle mansioni, presenta i seguenti punti essenziali:

  • a partire dall'entrata in vigore del decreto non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto – co.co.pro. – e, comunque, a partire dal 1° gennaio 2016 ai rapporti di collaborazione personali con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato;
  • vengono superati i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ed il job sharing;
  • al contratto a tempo determinato non sono apportate modifiche sostanziali;
  • per il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) si prevede un'estensione del campo di applicazione, eliminando le causali e fissando al contempo un limite percentuale all'utilizzo calcolato sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell'impresa che vi fa ricorso (10%);
  • viene confermata anche l'attuale modalità tecnologica, sms, di tracciabilità dell'attivazione del contratto a chiamata;
  • lavoro accessorio (voucher), verrà elevato il tetto dell'importo per il lavoratore fino a 7.000 euro, restando comunque nei limiti della no-tax area, e verrà introdotta la tracciabilità con tecnologia sms come per il lavoro a chiamata;
  • si punta a semplificare l'apprendistato di primo livello (per il diploma e la qualifica professionale) e di terzo livello (alta formazione e ricerca) riducendone anche i costi per le imprese che vi fanno ricorso;
  • part-time: vengono definiti i limiti e le modalità con cui il datore di lavoro può chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare e le parti possono pattuire clausole elastiche o flessibili. Viene inoltre prevista la possibilità, per il lavoratore, di richiedere il passaggio al part-time in caso di necessità di cura connesse a malattie gravi o in alternativa alla fruizione del congedo parentale;
  • mansioni: in presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati dai contratti collettivi l'impresa potrà modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il suo trattamento economico (salvo trattamenti accessori legati alla specifica modalità di svolgimento del lavoro);
  • viene altresì prevista la possibilità di accordi individuali, “in sede protetta”, tra datore di lavoro e lavoratore che possano prevedere la modifica anche del livello di inquadramento e della retribuzione al fine della conservazione dell'occupazione, dell'acquisizione di una diversa professionalità o del miglioramento delle condizioni di vita.

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