Orario di lavoro per apprendisti quindicenni: indicazioni dal MinLav
23 Marzo 2016
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro aveva avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 18, Legge n. 977/1967, così come modificato dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 345/1999, afferente alla disciplina concernete l'orario di lavoro dei minori. Nello specifico, veniva chiesto se i minori di età superiore ai 15 anni, ma inferiore a 16 e titolari di un rapporto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionali, siano o meno soggetti all'orario di lavoro applicabile agli adolescenti ovvero a quello di 8 ore giornaliere e 40 settimanali.
Per la soluzione del quesito posto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 21 marzo 2016, ha emesso l'interpello n. 11 con il quale richiama quanto stabilito dall'art. 1, lett. a) e b), e 18 della L. n. 977/1967.
In considerazione del quadro normativo richiamato, il Ministero del Lavoro afferma che i quindicenni ancora soggetti all'obbligo scolastico, assunti con contratto di apprendistato del primo tipo, possono effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali ai sensi del disposto di cui all'art. 18, comma 1, L. n. 977/1967. |