Orario di lavoro per apprendisti quindicenni: indicazioni dal MinLav

La Redazione
23 Marzo 2016

Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 11 del 21 marzo 2016, rispondendo ad un quesito dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, precisa che gli apprendisti quindicenni possono lavorare massimo 7 ore giornaliere e 35 settimanali.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro aveva avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 18, Legge n. 977/1967, così come modificato dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 345/1999, afferente alla disciplina concernete l'orario di lavoro dei minori. Nello specifico, veniva chiesto se i minori di età superiore ai 15 anni, ma inferiore a 16 e titolari di un rapporto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionali, siano o meno soggetti all'orario di lavoro applicabile agli adolescenti ovvero a quello di 8 ore giornaliere e 40 settimanali.

Per la soluzione del quesito posto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 21 marzo 2016, ha emesso l'interpello n. 11 con il quale richiama quanto stabilito dall'art. 1, lett. a) e b), e 18 della L. n. 977/1967.

In considerazione del quadro normativo richiamato, il Ministero del Lavoro afferma che i quindicenni ancora soggetti all'obbligo scolastico, assunti con contratto di apprendistato del primo tipo, possono effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali ai sensi del disposto di cui all'art. 18, comma 1, L. n. 977/1967.

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