Appalto di servizi retrocesso: è trasferimento d’azienda?

La Redazione
23 Marzo 2017

Con sentenza n. 6770/2017, depositata il 15 marzo scorso, la Cassazione si pronuncia in merito all'applicabilità dell'art. 2112 c.c. alle ipotesi in cui, alla cessazione dell'appalto, il servizio torni in gestione diretta all'imprenditore committente.

La Corte territoriale, ritenendo decisivo il dato contrattuale, escludeva il verificarsi di un trasferimento di azienda in un caso di retrocessione dei servizi appaltati: trattandosi di un mero appalto di servizi – ovvero di un contratto con cui il committente non dismette un segmento produttivo, ma si avvale dei prodotti e servizi necessari attraverso la fornitura di un'impresa terza – doveva escludersi che, con la cessazione, si fosse verificata una retrocessione del ramo d'azienda ex art. 2112 c.c.

Il ricorso avverso la pronuncia di merito censurava la valorizzazione del dato formale ed assumeva che la fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. può verificarsi indipendentemente dallo strumento giuridico adottato e, quindi, anche nelle ipotesi di cessazione dell'appalto di servizi, quando alla scadenza si realizzi un passaggio della azienda dall'appaltatore al committente, come nel caso di specie ove il trasferimento si era realizzato nel momento della cessazione dell'appalto di servizi, quando l'attività era stata nuovamente internalizzata.

Con sentenza n. 6770/2017, depositata il 15 marzo scorso, la Cassazione accoglie il ricorso e afferma l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. anche quando, alla cessazione dell'appalto, il servizio torni in gestione diretta all'imprenditore committente. Rileva, inoltre, la Suprema Corte che nei settori in cui l'attività si fonda essenzialmente su una mano d'opera, un gruppo di lavoratori – costituente parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale specificamente destinato dal predecessore alla attività –può corrispondere ad un'entità economica.

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