Licenziamento non impugnato: scelta valida anche al di fuori della procedura ordinaria

23 Aprile 2014

Il Ministero del Lavoro afferma la validità di una conciliazione nella quale il lavoratore rinunci al proprio diritto di impugnare il licenziamento. L'Interpello n. 1/2014 specifica infatti che non sono conformi le sole transazioni con cui il dipendente abdichi a diritti inderogabili in forza di legge o contratti collettivi.

Diritto non più esercitato dal lavoratore

Confindustria ha avanzato istanza di Interpello per conoscere il parere sulla validità di una conciliazione, conclusa in sede sindacale, nella quale il lavoratore rinunci al diritto a impugnare il licenziamento, anche nell'ipotesi in cui lo stesso sia stato effettuato in assenza del rispetto della procedura garantita e prevista ex art. 7 L. n. 604/1966.
Il MLPS premette che l'introduzione della procedura conciliativa lascia inalterata la disciplina e gli effetti di cui all'art. 2113 c.c., norma che dispone, con riferimento all'ultimo comma, un'eccezione alla previsione di invalidità delle rinunce e delle transazioni laddove le stesse siano realizzate attraverso la conclusione di un atto negoziale riferibile a diritti compresi nella sfera di disponibilità giuridica del lavoratore.

Richiami giurisprudenziali a suffragare la tesi

Perciò non sembrano sussistere motivazioni di ordine giuridico per ritenere che un vizio di natura procedimentale non sia ammissibile alla disciplina civilistica di cui al citato art. 2113 c.c. con i conseguenti corollari in ordine all'efficacia degli atti transattivi, conclusi in tale sede (fra le molte sentenze richiamate, Cass. Civ., sent. n. 22105/2009; Cass. Civ., sent. n. 13134/2000; Cass. Civ., sent. n. 5940/2004; Cass. Civ. sent. 304/1998; Cass. Civ., sent. n. 4780/2003).

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