Forma e motivazione del trasferimento individuale

La Redazione
27 Aprile 2015

È legittimo il trasferimento di un lavoratore, da una unità produttiva a un'altra, disposto in forma orale? E nel caso della comunicazione scritta del trasferimento, il datore ha l'onere dell'esplicitazione delle motivazioni?

È legittimo il trasferimento di un lavoratore, da una unità produttiva a un'altra, disposto in forma orale? E nel caso della comunicazione scritta del trasferimento, il datore ha l'onere dell'esplicitazione delle motivazioni?

A rigore il trasferimento potrebbe essere disposto anche oralmente (Cass. 2 febbraio 1996, n. 914); la contrattazione collettiva prescrive tuttavia normalmente la forma scritta.

La forma scritta, invero, risponde ad intuitive esigenze di carattere probatorio, consentendo di rendere esplicite le ragioni tecniche, organizzative e produttive sottese al trasferimento e alla scelta del lavoratore da trasferire.

Ad ogni buon conto, salva diversa indicazione del contratto collettivo, il datore di lavoro non ha l'onere di indicare nell'atto di trasferimento le ragioni tecniche, organizzative e produttive poste a fondamento del trasferimento stesso (Cass. 15 maggio 2004, n. 9290).

L'onere di indicare tali ragioni, infatti, sorge solo ove il lavoratore ne faccia richiesta (Cass. Sez. Un. 15 luglio 1986, n. 4572; Cass. 14 luglio 2006, n. 16015).

La mancata richiesta dei motivi da parte del lavoratore, peraltro, non equivale ad acquiescenza al trasferimento e non impedisce, dunque, a questi di contestare in giudizio la illegittimità del trasferimento stesso, fermo restando che nell'un caso come nell'altro, spetterà al datore di lavoro l'onere di provare in giudizio le ragioni giustificatrici del trasferimento.

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