Trasferimento di un ramo di azienda

23 Maggio 2016

Il trasferimento ad altro imprenditore di un gruppo di lavoratori, può qualificarsi come cessione di un ramo aziendale, ai sensi dell'art. 2112 c.c.?

Il trasferimento ad altro imprenditore di un gruppo di lavoratori, può qualificarsi come cessione di un ramo aziendale, ai sensi dell'art. 2112 c.c.?

Secondo quanto disposto dall'art. 2112 c.c., il trasferimento di un ramo di azienda si accompagna alla continuazione dei rapporti di lavoro presso il cessionario e alla conservazione dei diritti, vantati verso il cedente, dai lavoratori. Seppur non venga ad esser ceduto alcun bene, inteso in termini materiali, al gruppo di lavoratori che sia connotato da particolari competenze e risulti stabilmente coordinato ed organizzato, si applicherà l'articolo suddetto. Infatti il gruppo sarà qualificabile come entità economica autonoma ed organizzata non in via temporanea, e tale identità si conserva anche dopo il trasferimento. Si tenga presente, inoltre, che ciò può comportare anche la legittimità di un licenziamento da parte del cessionario, giustificato da fatti verificatesi presso il cedente, in ragione del subentro in toto del nuovo datore nel rapporto di lavoro. Si confronti la sentenza della Corte di Cassazione n. 7121/2016.

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