Nuove assunzioni agevolate se il datore di lavoro è diverso

La Redazione
23 Maggio 2016

L'Interpello n. 17/2016 del Ministero del Lavoro chiarisce che è possibile fruire dell'esonero contributivo 2016, entro il limite previsto di 24 mesi, se l'assunzione riguardi un lavoratore per il quale l'agevolazione sia stata già usufruita da parte di un diverso datore di lavoro.

Ai sensi dell'art. 1, co. 178, L. n. 208/2015, è possibile fruire dell'esonero contributivo in caso di assunzioni a tempo indeterminato nel 2016 laddove l'assunzione riguardi lavoratori per i quali, pur essendo stato già concesso il beneficio per una precedente assunzione a tempo indeterminato da parte di altro datore di lavoro ex art. 1, co. 118, L. n. 190/2014, la stessa agevolazione sia stata comunque fruita per un periodo inferiore a 24 mesi a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro?

L'Interpello n. 17/2016 del Ministero del Lavoro chiarisce che è possibile fruire dell'esonero contributivo 2016, entro il limite previsto di 24 mesi, se l'assunzione riguardi un lavoratore per il quale l'agevolazione sia stata già usufruita da parte di un diverso datore di lavoro in ragione di un precedente contratto a tempo indeterminato successivamente risolto.

Il datore di lavoro che assume non deve essere:

  • una società controllata dal precedente datore di lavoro
  • una società ad essa collegata ex art. 2359 c.c.
  • una società facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.