Apposizione del termine e specificazione delle esigenze: vale anche la via indiretta

23 Luglio 2014

La Cassazione, con la sentenza n. 16635 di ieri, ribadisce che in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il Legislatore ha inteso stabilire un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale: questo dato può risultare anche per relationem ad altri testi scritti accessibili alle parti, come i contratti collettivi.

Il caso esaminato

Al centro dei fatti esaminati dalla Suprema Corte nella recentissima sentenza n. 16635/2014, la domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto a un contratto di lavoro intercorso nel 2002 tra un cittadino e le Poste. Tale rapporto si sostanziava a termine, “per esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione”.
Dopo il rigetto del giudice di prime cure, l'Appello dichiarava la nullità del termine apposto, con condanna al versamento delle retribuzioni - a titolo di risarcimento del danno - sino alla scadenza del terzo anno consecutivo alla cessazione del rapporto.

Specificazione delle ragioni anche per via indiretta

Tra i vari motivi denunciati dinnanzi alla Cassazione, trovano accoglimento quelli legati alla specificazione nel contratto individuale delle esigenza poste alla base del rapporto a termine.
Come già espresso nella sentenza n. 2279/2010, in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il Legislatore – in consonanza alla Direttiva 1999/70/CE – ha inteso stabilire un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale: questo dato può però risultare anche per relationem ad altri testi scritti pienamente accessibili alle parti. Si pensi, ad esempio, ai contratti collettivi richiamati nel contratto individuale.

Il giudizio meritorio e gli elementi da soppesare

Altri orientamenti giurisprudenziali in materia (Cass. n. 10033/2010) precisazione che l'apposizione del termine ex art. 1 D.Lgs. n. 368/2001 a fronte di ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive impone al datore di indicare in “modo circostanziato e puntuale” la veridicità di tali elementi, così da rendere evidente la connessione fra durata solo temporanea ed esigenze interne. Spetta al giudice di merito accertare tali aspetti, valutando anche i dati emergenti dalla “mediazione collettiva” e dai relativi “esiti concertativi” in quanto figurativi di un elemento delle esigenze aziendali.

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