Apposizione del termine e specificazione delle esigenze: vale anche la via indiretta
23 Luglio 2014
Il caso esaminato Al centro dei fatti esaminati dalla Suprema Corte nella recentissima sentenza n. 16635/2014, la domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto a un contratto di lavoro intercorso nel 2002 tra un cittadino e le Poste. Tale rapporto si sostanziava a termine, “per esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione”.
Specificazione delle ragioni anche per via indiretta Tra i vari motivi denunciati dinnanzi alla Cassazione, trovano accoglimento quelli legati alla specificazione nel contratto individuale delle esigenza poste alla base del rapporto a termine.
Il giudizio meritorio e gli elementi da soppesare Altri orientamenti giurisprudenziali in materia (Cass. n. 10033/2010) precisazione che l'apposizione del termine ex art. 1 D.Lgs. n. 368/2001 a fronte di ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive impone al datore di indicare in “modo circostanziato e puntuale” la veridicità di tali elementi, così da rendere evidente la connessione fra durata solo temporanea ed esigenze interne. Spetta al giudice di merito accertare tali aspetti, valutando anche i dati emergenti dalla “mediazione collettiva” e dai relativi “esiti concertativi” in quanto figurativi di un elemento delle esigenze aziendali. |