Sgravio contributivo per sostituzione maternità INPGI
23 Luglio 2015
Il Ministero del Lavoro, con risposta a Interpello n. 18/2015 avanzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, fornisce la corretta interpretazione dell'art. 4, D.Lgs. n. 151/2001, concernente l'applicazione dello sgravio contributivo del 50% nelle ipotesi di assunzione di personale a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici/lavoratori in congedo di maternità/paternità. In particolare, l'istante chiede se tale beneficio possa essere riconosciuto anche nei confronti dei lavoratori iscritti alla gestione previdenziale istituita preso l'INPGI.
L'INPGI, pur nell'autonomia ad esso attribuita, non può prescindere dalle regole di carattere generale del sistema previdenziale: queste sono applicabili a tutte le fattispecie considerate, salvo deroghe espresse previste dalla normativa primaria. Di conseguenza, il Ministero ritiene che la disposizione in esame trovi applicazione anche nei confronti dei lavoratori assunti a tempo determinato, in sostituzione di personale in congedo di maternità/paternità, iscritti alla gestione previdenziale istituita presso l'INPGI, ferma restando la facoltà dell'Istituto di modulare il contenuto attraverso proprie delibere. Bussole di inquadramento |