CIGS e limite di 36 mesi nel quinquennio

La Redazione
23 Luglio 2015

Il MinLav, con Interpello n. 19/2015, fornisce il proprio parere in merito alla possibilità di concedere i trattamenti CIGS in favore dei dipendenti di imprese della ristorazione collettiva, appaltatrici di servizi di mensa presso imprese industriali, per un periodo superiore al limite di 36 mesi nel quinquennio.

Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 19/2015, fornisce il proprio parere in merito alla possibilità di concedere i trattamenti di CIGS in favore dei dipendenti di imprese della ristorazione collettiva, appaltatrici di servizi di mensa presso imprese industriali committenti, per un periodo superiore al limite di 36 mesi nel quinquennio fissato dall'art. 1, co. 9, L. n. 223/1991.

In particolare: tale deroga trova, o meno, applicazione per le imprese appaltatrici della ristorazione, nell'ipotesi in cui i trattamenti in questione siano stati riconosciuti ai dipendenti delle aziende industriali committenti per un periodo superiore ai 36 mesi?

L'art. 23, co. 1, L. n. 155/1981 consente l'accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria alle aziende appaltatrici di servizi mensa in tutti i casi in cui l'azienda industriale presso la quale viene reso il servizio versi in situazioni di crisi o di difficoltà che abbiano comportato la concessione del trattamento di cassa integrazione ordinaria o straordinaria.

Il D.M. n. 3134/2002 ha poi espressamente ribadito che:

  • la contrazione dell'attività dell'azienda di mensa debba essere in diretta connessione con la contrazione dell'attività dell'impresa committente;
  • le difficoltà dell'impresa committente devono essere già state oggetto di specifici provvedimenti di integrazione salariale.

Il Ministero ne fa discendere che l'estensione del trattamento di integrazione salariale ai dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di mensa si giustifica in ragione delle conseguenze che dette imprese subiscono per effetto della contrazione dell'attività dei committenti: principio di portata generale che vale, sino alla scadenza del contratto d'appalto, sia nel caso in cui i trattamenti abbiano una durata massima di 36 mesi, sia nel caso in cui abbiano una durata superiore ex art. 1, co. 9, L. n. 223/1991.

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