Maggiori tutele per la riservatezza delle lavoratrici madri
23 Luglio 2015
Il Ministero del Lavoro ha richiesto il parere del Garante su uno schema di decreto interministeriale concernente la definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico all'INPS del certificato medico di gravidanza, del certificato di interruzione della gravidanza e di quello di parto, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
La valutazione del Garante e i punti da limare
Come si apprende dalla newsletter divulgata il 21 luglio scorso, lo schema di decreto sottoposto all'Autorità - che ha già recepito molte delle indicazioni fornite dall'Ufficio del Garante alle amministrazioni interessate - presenta ancora dei profili da perfezionare. In primis si ritiene opportuno che l'invio telematico dei certificati, come stabilito dalla normativa, non sia automatico, ma avvenga su richiesta della lavoratrice per consentirle di potersi avvalere di tutti i diritti che l'ordinamento le riconosce (interruzione della gravidanza, non riconoscimento del figlio, parto in anonimato). Occorre evitare il rischio che si instauri la prassi dell'invio automatico dei certificati senza verificare che la donna sia una lavoratrice e che voglia avvalersi dei benefici erogati dall'INPS. Nello schema serve poi una specifica disposizione che preveda l'adozione di idonee misure di sicurezza a protezione dei dati. Particolare attenzione poi, deve essere, riservata ai dati che, in ossequio alla normativa di settore o ai principi del Codice Privacy, possono essere inclusi nei certificati. Vanno evitate di conseguenza le diciture che possono risultare generiche o ambigue, o che possono arrecare lesioni alla riservatezza delle lavoratrici. L'Autorità ha chiesto, ad esempio, che sia espunta dal certificato di interruzione di gravidanza l'informazione sulle condizioni del feto al momento della nascita (vivo, morto), poiché ininfluente (e quindi eccedente e non pertinente) ai fini della fruizione dei periodi di assenza dal lavoro per malattia o degli eventuali benefici previdenziali o assistenziali. Ulteriori modifiche richieste dal Garante riguardano il perfezionamento dello schema per evitare che il datore di lavoro venga a sapere informazioni che non deve conoscere e l'individuazione, anche per categorie, delle strutture sanitarie competenti all'invio dei certificati. |