Divorzio: l'incentivo all'esodo è voce integrativa della retribuzione e va versato all'ex coniuge
23 Agosto 2016
La Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 14171/2016 ha disposto che il contributo versato in favore della famiglia per l'acquisto di un immobile, non esonera dal versare anche la quota di pertinenza relativa dell'ex coniuge dell'incentivo all'esodo percepito dal datore di lavoro.
Una donna conveniva in giudizio l'ex marito per ottenere la condanna alla corresponsione della quota del 40% del TFR già percepito. Nelle condizioni di divorzio omologate dal Tribunale era stato stabilito che l'uomo avrebbe concorso all'acquisto di un immobile da intestare in usufrutto alla moglie e in nuda proprietà ai figli, entro quattro anni dalla richiesta. Dopo l'acquisto, l'assegno divorzile si sarebbe ridotto da 800 a 500 euro. L'ex marito, dunque, aveva eccepito che la somma, destinata all'acquisto dell'immobile, prevista nelle condizioni di divorzio, era costituita almeno parzialmente proprio dal 40% del TFR, eccependo, in subordine, che per la sua natura di incentivo all'esodo la somma percepita dal suo datore di lavoro non era soggetta alla disposizione di cui all'art. 12 bis l. n. 898/1970.
In seguito al rigetto dell'eccezione in tali termini proposta, l'ex marito ricorreva in Cassazione. La Suprema Corte, tuttavia, nel confermare la sentenza impugnata, precisava che "le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente (cd. incentivi all'esodo) non hanno natura liberale né eccezionale, ma costituiscono reddito da lavoro dipendente, essendo predeterminate al fine di sollecitare e remunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto". |