Contributi sull’indennità di maternità: incoerenze tra autonomi e dipendenti
23 Settembre 2016
Con Parere n. 9/2016, gli esperti della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro evidenziano le importanti differenze che si riscontrano sul piano degli obblighi contributivi dovuti sull'indennità di maternità delle lavoratrici autonome rispetto al trattamento riservato alle lavoratrici subordinate.
Gli artt. 66 e ss. del T.U. maternità/paternità, infatti, prevedono un contributo indennitario per le lavoratrici autonome nei due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi ad essa. Una sostanziale equiparazione, dunque, tra lavoratori autonomi e dipendenti sul piano del diritto all'indennità. Le criticità nascono dal fatto che tale indennità è sostitutiva di un reddito e, pertanto, a norma dell'art. 6 TUIR, costituisce base imponibile su cui la lavoratrice autonoma deve pagare i contributi che finanziano la pensione. Difatti, la situazione che si delinea è la seguente:
Commentano i Consulenti del Lavoro che questa forte iniquità del sistema previdenziale “mette a rischio la costituzionalità della norma nel momento in cui gli Enti di previdenza impongono di pagare i contributi previdenziali anche su somme corrisposte a titolo di prestazioni assistenziali. Inoltre, questa diversità di trattamento si riflette anche sulla tutela pensionistica e sulla misura della prestazione, ridotta notevolmente per le lavoratrici autonome. A questo proposito, il Consiglio Nazionale ha formulato una proposta atta a modificare tale regime contributivo”. |