TFR in busta paga, ecco le istruzioni operative

La Redazione
24 Aprile 2015

Diffuse dall'INPS, con Circolare n. 82/2015, le istruzioni operative per la liquidazione della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.): il primo periodo di paga utile è maggio 2015. Soggetti, requisiti, modalità di accesso, finanziamenti ed esposizione in Uniemens vengono illustrati nel dettaglio dall'Istituto.

Diffuse dall'INPS, con Circolare n. 82/2015, le istruzioni operative per la liquidazione della quota integrativa della retribuzione, il cd. TFR in busta paga, introdotto dall'art. 1, co. 26 e ss., L. n. 190/2014, sulla base delle modalità di attuazione fissate dal DPCM n. 29/2015.

Soggetti, misura, requisiti e cause ostative sono analizzati nell'atto di prassi in commento, che chiarisce che il primo periodo di paga utile per l'accesso all'erogazione della Qu.I.R. coincide con il periodo di paga di maggio 2015, per i lavoratori che hanno presentato o presenteranno istanza tra il 3 e il 30 aprile m.c.

Procedura di richiesta e liquidazione della Qu.I.R.

I lavoratori aventi diritto sono tenuti a presentare al datore di lavoro apposita istanza di accesso, predisposta secondo il modello allegato al DPCM debitamente compilata e sottoscritta. Copia della predetta istanza ovvero attestazione di ricevimento della medesima in formato elettronico è rilasciata al lavoratore a titolo di ricevuta.

Il diritto alla liquidazione della Qu.I.R. opera a partire dal primo o quarto mese successivo a quello di presentazione della predetta istanza, fino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 (la scelta è irrevocabile sino a tale data) ovvero a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente. In particolare, l'erogazione avverrà:

  • a partire dalla busta paga del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza, per i dipendenti da datori di lavoro che non ricorrono al Finanziamento;
  • a partire dalla busta paga del quarto mese successivo a quello di presentazione dell'istanza, per i dipendenti da datori di lavoro che ricorrono al Finanziamento assistito da garanzia.

Sono state, infatti, previste a favore delle PMI , misure finalizzate a favorire l'accesso alle risorse finanziarie necessarie per l'erogazione della Qu.I.R. con costi analoghi a quelli previsti dalla legge per la rivalutazione del TFR accantonato in azienda.

La Circolare INPS illustra, quindi, le modalità di accesso al Finanziamento assistito da garanzia, il rimborso dello stesso e l'eventuale interruzione anticipata.

Analizzato, poi, lo specifico Fondo di garanzia istituto presso l'INPS a copertura del rischio di credito dei finanziamenti concessi per l'erogazione della quota integrativa della retribuzione, alimentato dal gettito di un contributo in misura pari allo 0,20% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali i datori di lavoro utilizzano il Finanziamento assistito da garanzia ai fini dell'erogazione della Qu.I.R.

Infine, si illustrano le modalità di esposizione dell'erogazione della quota integrativa della retribuzione in Uniemens e le istruzioni contabili.

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