Terzietà del giudice dell’opposizione: in attesa della Corte Costituzionale

La Redazione
24 Aprile 2015

La Cassazione, con la sentenza n. 7782/2015, è tornata ad esaminare il problema della terzietà del giudice dell'opposizione nel rito Fornero. A tal riguardo, si segnala che siamo alla vigilia della decisione della Corte Costituzionale sul tema: il 28 ed il 29 aprile deciderà la questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Milano sul presupposto interpretativo che è proprio quello affermato dalla sentenza in commento.

Cass. sez. lav., 16 aprile 2015, n. 7782

La Cassazione è tornata ad esaminare il problema della terzietà del giudice dell'opposizione nel rito Fornero: può il medesimo giudice-persona fisica decidere la prima fase e trattare, poi, anche l'opposizione?

La sentenza in commento, confermativa di un orientamento già espresso dalla Suprema Corte, afferma che la fase di opposizione ex art. 1, co, 51, L. n. 92/2012 “non costituisce un grado diverso rispetto alla fase che ha preceduto l'ordinanza, in quanto non è, in altre parole, revisio prioris instantiae ma solo una prosecuzione del giudizio di primo grado in forma ordinaria e non più urgente” (v. Cass. 17 febbraio 2015, n. 3136 e il relativo commento della Redazione) ed esclude, di conseguenza, che “possa determinare un obbligo di astensione o una facoltà della parte di chiedere la ricusazione, in analogia con quanto disposto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 326 del 1997”.

Viene ribadito, inoltre, che per costante giurisprudenza i casi di astensione obbligatoria del giudice stabiliti dall'art. 51 c.p.c. sono di stretta interpretazione e che il motivo di astensione di cui al co. 1, n. 4, non tempestivamente fatto valere in via di ricusazione, non può essere tardivamente proposto come motivo di ricorso per cassazione (v., tra le altre, Cass. 17 maggio 2013, n. 12115).

Aggiunge, poi, la Corte che consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale ha ritenuto i suddetti istituti “mezzi giurisdizionali idonei a garantire adeguatamente le insopprimibili esigenze di imparzialità del giudice nel processo civile, date le caratteristiche del processo” (v. Corte Cost., ord. 359/1998 e n. 356/1997, sent. n. 326/1997).

A tal riguardo, si segnala che siamo alla vigilia della decisione della Corte Costituzionale sul tema: il 28 ed il 29 aprile deciderà la questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Milano sul presupposto interpretativo che è proprio quello affermato dalla sentenza in commento, ma che il Tribunale ritiene affetto da vizio di incostituzionalità.

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