Infortunio in itinere per la lavoratrice vittima di stalking

La Redazione
30 Giugno 2015

Costituisce condotta idonea sul piano eziologico ad escludere la sussistenza del cd. rischio elettivo – e quindi la non indennizzabilità dell'infortunio in itinere del lavoratore dipendente – la comprovata presenza di una vera e propria condotta di stalking da tempo in essere nei confronti dell'infortunata.

Costituisce condotta idonea sul piano eziologico ad escludere la sussistenza del cd. rischio elettivo – e quindi la non indennizzabilità dell'infortunio in itinere del lavoratore dipendente – la comprovata presenza di una vera e propria condotta di stalking da tempo in essere nei confronti dell'infortunata, per tale motivo costretta non solo ad utilizzare la propria autovettura privata per recarsi al lavoro anche in presenza di collegamenti mediante mezzi di trasporto pubblici, ma anche a variare con frequenza pressochè giornaliera il proprio tragitto da e verso il luogo di lavoro (fattispecie resa in un caso in cui l'INAIL si era rifiutata di procedere ad indennizzo di un infortunio in itinere – mai contestato, neppure nelle sue non lievi conseguenze dannose a carico dell'interessata – perché avvenuto al di fuori del tragitto più breve casa – lavoro).

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