Malattia e licenziamento per scarso rendimento: datore e oneri
25 Gennaio 2016
Sussiste una netta distinzione tra la malattia posta alla base del superamento del periodo di comporto e quella posta alla base dello scarso rendimento: in ragione della disciplina dell'art. 2110 c.c., da un lato il datore di lavoro non può recedere dal rapporto prima del superamento del cosiddetto periodo di comporto, e, dall'altro, il superamento di quel limite è condizione sufficiente di legittimità del recesso, nel senso che non è necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo, né della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa, né della correlata impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse; altra cosa è la malattia che non rileva di per sé, ma in quanto le assenze, anche se incolpevoli, hanno determinato scarso rendimento e inciso negativamente sulla produzione aziendale: nel primo caso il datore di lavoro ha il solo onere di dedurre ed allegare il superamento del periodo di comporto, il quale - per ciò solo - legittima la risoluzione del rapporto; nell'altro caso il datore di lavoro ha invece l'onere di allegare e provare che le modalità delle assenze hanno determinato l'impossibilità di utilizzo della prestazione lavorativa. (Nella specie, il Tribunale ha dichiarato la legittimità del licenziamento intimato per scarso rendimento al lavoratore sordomuto, assunto ex L. 482/68). |