Possibile il lavoro intermittente in ambienti sospetti di inquinamento

La Redazione
25 Marzo 2015

Con Interpello n. 6/2015, pubblicato ieri, il Ministero del Lavoro ha chiarito che, per un'impresa appaltatrice incaricata dei servizi di soccorso e recupero nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, è possibile assumere operatori specializzati con contratto di lavoro intermittente.

A seguito di istanza di interpello del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in ordine alla possibilità per un'impresa appaltatrice, incaricata dei servizi di soccorso e recupero nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati ex D.P.R. n. 177/2011, di assumere operatori specializzati con contratto di lavoro intermittente ai sensi dell'artt. 33 ss., D.Lgs. n. 276/2003, il Ministero del Lavoro ha chiarito quanto segue:

  • l'art. 2, lett c), D.P.R. n. 177/2011 richiede la “presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto” (in tale seconda ipotesi – precisa il Dicastero – occorre, tuttavia, effettuare la preventiva certificazione dei relativi contratti ex artt. 75 ss., D.Lgs. n. 276/2003);
  • “dal riferimento espresso all'assunzione con altre tipologie contrattuali non sembrano emergere preclusioni in ordine alla possibilità di attivare rapporti di lavoro di natura intermittente ai fini dello svolgimento di attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di legge e, in particolare, il possesso da parte del lavoratore di una esperienza almeno triennale maturata in tale ambito”.

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