Autorizzazione al lavoro di animatore per i minori

La Redazione
25 Marzo 2015

Non è necessaria la preventiva autorizzazione della DTL per l'impiego di minori nell'espletamento dell'attività di animatore, in considerazione del fatto che la stessa non appare volta alla realizzazione di spettacoli. Così il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 7/2015.

Con Interpello n. 7 del 24 marzo 2015, promosso dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il MLPS ha fornito la corretta interpretazione dell'art. 4, co. 2, L. n. 977/1967, concernente l'autorizzazione per l'impiego di minori nello svolgimento di determinate attività lavorative.

In considerazione del fatto che l'attività di animatore non appare volta alla realizzazione di spettacoli, ma all'accoglienza e all'intrattenimento degli ospiti di strutture ricettive o turistiche, il Ministero del Lavoro precisa che questa non rientra tra le attività previste nel “settore dello spettacolo” e quindi non rientra tra quelle indicate dal citato art. 4, per le quali è richiesta espressamente la preventiva autorizzazione al lavoro della DTL.

Di conseguenza, chiarisce il Dicastero, non è necessaria la preventiva autorizzazione della DTL per l'impiego di minori nell'espletamento dell'attività di animatore.

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