Licenziamenti e termini di decadenza

La Redazione
25 Maggio 2015

È applicabile la disciplina della decadenza di cui all'art. 32, L. 183/2010, a tutte le forme di licenziamento nullo, nonché ai licenziamenti per giustificato motivo e per giusta causa, cui la legge ricollega una tutela reale o indennitaria di maggior peso, ma non al licenziamento viziato dalla mancanza di comunicazione scritta dei motivi.

È applicabile la disciplina della decadenza di cui all'art. 32, L. 183/2010, anche rispetto ai licenziamenti orali: a voler ritenere che l'inefficacia del licenziamento escluda l'applicabilità del regime decadenziale di cui all'art. 32 cit., si avrebbe una grave incongruità del sistema delle tutele previste dall'art. 18, L. 300/1970, come riformato dalla L. 92/2012, che è imperniato su una diversa valutazione da parte del legislatore della gravità del vizio che inficia il licenziamento; la decadenza sarebbe infatti applicabile a tutte le forme di licenziamento nullo, nonché ai licenziamenti per giustificato motivo e per giusta causa, cui la legge ricollega una tutela reale o indennitaria di maggior peso, ma non al licenziamento viziato dalla mancanza di comunicazione scritta dei motivi, a cui il comma 6 dell'art. 18 ricollega una tutela indennitaria ridotta; il regime della decadenza penalizzerebbe maggiormente i lavoratori nei cui confronti è stato intimato un licenziamento affetto da vizi più gravi.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.