CIGS: in G.U. i criteri di accesso alla proroga

La Redazione
25 Maggio 2016

Approda nella Gazzetta Ufficiale n. 120/2016 il Decreto del Ministero del Lavoro n. 95075, emanato lo scorso 25 marzo per definire i criteri di accesso alla proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 21, co. 4, D.Lgs. n. 148/2015.

Approda nella Gazzetta Ufficiale n. 120/2016 il Decreto del Ministero del Lavoro n. 95075, emanato lo scorso 25 marzo per definire i criteri di accesso alla proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria qualora, all'esito di un programma di crisi aziendale, l'impresa cessi l'attività produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale.

A norma dell'art. 21, co. 4, D.Lgs. n. 148/2015, infatti, può essere autorizzato un ulteriore intervento di integrazione salariale, in deroga agli artt. 4, co. 1 e 22, co. 2 dello stesso decreto, sino a un limite massimo complessivo di dodici mesi per le cessazioni di attività intervenute nel 2016, nove mesi nel 2017 e sei mesi nel 2018, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Queste le condizioni per la proroga, come definiti dal D.M., che devono ricorrere congiuntamente:

  • il trattamento di integrazione salariale straordinario era stato autorizzato su presentazione di un programma di crisi aziendale di cui all'art. 21, co. 3, D.Lgs. n. 148/2015, al cui esito, per l'aggravarsi delle iniziali difficoltà e per l'impossibilità di portare a termine il piano di risanamento originariamente predisposto, l'impresa si determini a cessare l'attività produttiva e, contestualmente, si evidenzino concrete e rapide prospettive di cessione dell'azienda;
  • stipula di uno specifico accordo presso il Ministero del Lavoro con la presenza del MISE;
  • presentazione di un piano di sospensioni dei lavoratori ricollegabili nell'entità e nei tempi alla cessione aziendale e ai nuovi interventi programmati;
  • presentazione di un piano per il riassorbimento occupazionale in capo al cessionario garantito mediante l'espletamento tra le parti della procedura ex art. 47, L. n. 428/1990.

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