I criteri di scelta indicati nella dichiarazione di mobilità non vincolano il datore di lavoro. Infatti, dopo l'avvio della procedura di confronto tra datore e associazioni sindacali, questi stessi criteri possono mutare e possono colpire lavoratori non inizialmente contemplati nella dichiarazione d'avvio.
La Corte di Cassazione ha così deciso nella sentenza n. 14170, depositata il 23 giugno 2014.
Il caso
La Corte d'appello rigettava il ricorso del lavoratore, in riferimento ad un provvedimento di mobilità lunga, ritenendo violati, da parte dell'azienda, i criteri di scelta dei lavoratori fissati negli accordi sindacali. Il soccombente adiva poi la Suprema Corte, lamentando la violazione e falsa applicazione degli stessi accordi.
La dichiarazione di mobilità è mero inizio della procedura
La Corte ritiene infondato il ricorso. Infatti, la stessa ricorda che la dichiarazione di mobilità, quale rappresentazione della situazione aziendale, è momento di mero inizio di una procedura destinata a svilupparsi nel confronto delle parti sociali e non condiziona i poteri delle parti sociali nella determinazione dei criteri da applicare per la soluzione della crisi aziendale né la loro applicazione a tutto il personale, a prescindere dall'assegnazione ai reparti originariamente considerati dalla dichiarazione di mobilità. Perciò, come avvenuto nel caso in esame, se venga scelto come criterio di scelta quello della prossimità alla pensione del personale, previsto legittimamente negli accordi sindacali, questo può riferirsi a tutto il personale aziendale, a prescindere dall'assegnazione ai reparti originariamente evidenziati nella dichiarazione iniziale della procedura.
Il criterio pattuito con accordo sindacale prevale su quello indicato nella dichiarazione d'avvio
La Cassazione afferma dunque che in materia di collocamenti in mobilità, ove il criterio di scelta adottato nell'accordo sindacale tra datore e organizzazioni sindacali sia unico e riguardi la possibilità di accedere al prepensionamento, questo sarà applicabile a tutti i dipendenti dell'azienda a prescindere dal settore al quale gli stessi siano assegnati, restando perciò irrilevanti i settori in crisi, a cui il datore aveva fatto riferimento nella comunicazione di avvio alla procedura.
FONTE: www.dirittoegiustizia.it