La CGUE, con sentenza del 20 luglio 2016, causa C-341/15, si è pronunciata in merito all'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute dall'interessato prima della fine del suo rapporto di lavoro.
La CGUE, con sentenza del 20 luglio 2016, causa C-341/15, si è pronunciata in merito all'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute dall'interessato prima della fine del suo rapporto di lavoro.
Un dipendente pubblico, infatti, in base ad un accordo col datore di lavoro, era tenuto a non presentarsi sul luogo di lavoro con conservazione dello stipendio, fino alla cessazione del suo rapporto per collocamento a riposo. A causa di una malattia, però, non aveva potuto usufruire delle proprie ferie annuali retribuite prima della fine del rapporto, ma la P.A. ne aveva rifiutato il pagamento in quanto la normativa nazionale relativa alla retribuzione dei dipendenti pubblici della città di Vienna la nega a chi, di propria iniziativa, pone fine al rapporto di lavoro o, come nel caso di specie, chiede di essere collocato a riposo.
La Corte di Giustizia ha statuito che l'art. 7, par. 2, della Direttiva 2003/88/CE (organizzazione dell'orario di lavoro) "deve essere interpretato nel senso che:
esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che priva del diritto all'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito della sua domanda di pensionamento e che non sia stato in grado di usufruire di tutte le ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro;
un lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, all'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute per il fatto di non aver esercitato le sue funzioni per malattia;
un lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato e che, in forza di un accordo concluso con il suo datore di lavoro, pur continuando a percepire il proprio stipendio, fosse tenuto a non presentarsi sul posto di lavoro per un periodo determinato antecedente il suo pensionamento non ha diritto all'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute durante tale periodo, salvo che egli non abbia potuto usufruire di tali ferie a causa di una malattia;
spetta, da un lato, agli Stati membri decidere se concedere ai lavoratori ferie retribuite supplementari che si sommano alle ferie annuali retribuite minime di quattro settimane previste dall'articolo 7 della direttiva 2003/88. In tale ipotesi, gli Stati membri possono prevedere di concedere a un lavoratore che, a causa di una malattia, non abbia potuto usufruire di tutte le ferie annuali retribuite supplementari prima della fine del suo rapporto di lavoro, un diritto all'indennità finanziaria corrispondente a tale periodo supplementare. Spetta, dall'altro lato, agli Stati membri stabilire le condizioni di tale concessione".
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