Il Consiglio di Stato conferma il diniego in caso di "segnalazioni Schengen"
25 Novembre 2014
Il caso Una cittadina georgiana, presente in Italia senza regolare permesso di soggiorno, risultava interessata da un procedimento di "emersione" - ovvero di regolarizzazione - ad istanza di un datore di lavoro italiano, secondo le previsioni del D.Lgs. n. 109/2012, art. 5. L'istanza veniva respinta, con la motivazione che la straniera risultava oggetto di due "segnalazioni Schengen", in due nazioni dell'UE. Ergo si escludeva la procedura di regolarizzazione alla luce della motivazione per cui bisogna allinearsi nel giudizio concernente “i lavoratori stranieri... che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato”. Anche il T.A.R. Toscana si allineava alla decisione.
L'appello al Consiglio di Stato Palazzo Spada spiega come la fonte normativa che ha istituito una tantum la possibilità di regolarizzazione, cioè il Decreto Legislativo n. 109/2012, articolo 5, appare chiara nel senso di stabilire una preclusione tassativa, senza margini di discrezionalità riferiti, ad esempio, alla natura ed alla gravità della violazione addebitata allo straniero dal Paese autore della segnalazione. In generale, nel perimetro dell'Accordo di Schengen, l'autorità amministrativa italiana non è tenuta a verificare le ragioni della segnalazione compiuta da un'autorità di uno Stato membro, di stranieri extracomunitari nel Sistema d'informazione di Schengen (Sis), a mezzo dell'acquisizione, da parte dello Stato estero, della documentazione utile a dimostrare le ragioni della non ammissione del soggetto in area Schengen.
Adesione, quasi totale, alle valutazioni di altro Paese Schengen Nonostante i provvedimenti di non ammissibilità inseriti da Stati esteri possano discendere anche da mere irregolarità amministrative, l'appartenenza all'accordo di Schengen impone di evitare, o comunque ridurre ad eccezioni, i casi in cui la valutazione compiuta da uno Stato aderente alla Convenzione venga posta nel nulla o comunque messa in discussione, specie in considerazione sia della reciproca esclusione di sindacabilità nel merito del provvedimento, sia del principale interesse alla speditezza nella evasione delle pratiche di regolarizzazione ed al buon andamento della amministrazione, in particolare in materia di contingentamento dei flussi migratori (si veda sent. n. 2978/2013).
Per i detti motivi, l'appello viene respinto. |