Cassa integrazione ordinaria: nuovo termine per eventi oggettivamente non evitabili

La Redazione
25 Novembre 2016

Per tutti gli eventi meteorologici oggettivamente non evitabili occorsi nello stesso mese, le aziende possono ora presentare una domanda unica, entro la fine del mese successivo. Lo chiarisce il Messaggio INPS n. 4752 del 23 novembre 2016 in relazione all'art. 15, co. 2, D.Lgs. n. 148/2015 come modificato dal Correttivo al Jobs Act.

L'INPS, in attesa della Circolare attuativa del D.Lgs. n. 185/2016, con Messaggio n. 4752 del 23 novembre 2016, fornisce chiarimenti in merito all'art. 15, co. 2 del D.Lgs. n. 148/2015 come modificato dal Correttivo al Jobs Act, in tema di cassa integrazione ordinaria.

Le aziende, a partire dall'8 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del citato Decreto Correttivo), potranno presentare una domanda unica per gli eventi oggettivamente non evitabili (es. eventi meteorologici) intervenuti nel corso del mese di riferimento ed entro la fine del mese successivo. Si realizza, così, un notevole sgravio degli adempimenti sia burocratici sia probatori in capo alle aziende, rispetto al previgente termine di 15 giorni dal verificarsi dell'evento.

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