La decorrenza del termine per l’esercizio del diritto di opzione ai sensi dell’art. 18
18 Febbraio 2015
Il termine di trenta giorni per l'esercizio del diritto di opzione appannaggio del lavoratore licenziato decorre dalla comunicazione del provvedimento di reintegrazione del lavoratore (dopo l'introduzione del rito speciale cd. Fornero dalla comunicazione dell'ordinanza resa ai sensi dell'art. 1, comma 42, L. 92/2012) ovvero dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio a condizione che, nell'uno e nell'altro caso, il provvedimento o l'invito abbiano effetti ripristinatori del rapporto di lavoro posto che, in assenza di detta condizione, non avrebbe alcun senso l'inciso secondo cui la richiesta dell'indennità determina la risoluzione del rapporto di lavoro. |