Solidarietà difensiva, somministrazione e attività presso terzi: le risposte del Ministero
26 Gennaio 2016
Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 3/2016, fornisce la corretta interpretazione delle disposizioni contenute nella L. n. 236/1993, recante norme in materia di interventi urgenti a sostegno dell'occupazione. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, infatti, aveva avanzato due questioni:
Con riferimento alla prima problematica, il Dicastero chiarisce “che in ipotesi di crisi aziendale della impresa utilizzatrice che abbia comportato l'accesso a trattamenti di integrazione salariale, ivi compresa la solidarietà difensiva, i lavoratori in somministrazione potranno accedere esclusivamente al trattamento di integrazione salariale in deroga o ai fondi di solidarietà bilaterale già previsti dall'art. 3 della L. n. 92/2012 (oggi D.Lgs. n. 148/2015)”.
Rispondendo, invece, al secondo quesito, il Ministero afferma che “non sembrano sussistere specifiche preclusioni in ordine all'eventuale svolgimento, da parte del lavoratore in regime di solidarietà, di prestazioni di natura autonoma o subordinata presso terzi anche durante i giorni interessati dalla riduzione di orario per la solidarietà”. Ai fini dell'eventuale rimodulazione o decadenza del relativo contributo, viene fatto rinvio alla Circolare INPS n. 130/2010. |