Licenziamento per mancato superamento di una prova insussistente
26 Luglio 2017
La Cassazione, con sentenza n. 17528 del 14 luglio 2017, riconduce ad un caso di "manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento", ex comma 7 dell'art. 18, il recesso intimato in presenza di un patto di prova nullo.
La Corte d'Appello, infatti, annullava il licenziamento irrogato per mancato superamento della prova, ritenendo illegittimo il patto di prova, illegittimo il relativo licenziamento e applicabile, per insussistenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo, la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 6 St.Lav. (come novellato dalla L. n. 92/2012).
I giudici di legittimità, investiti della questione, affermano l'erroneità dell'applicazione del comma 6, riguardante le violazioni formali inerenti all'irrogazione del licenziamento, pur aggravato dal difetto di giustificazione del licenziamento. Non può ritenersi fatto giustificativo del licenziamento un patto di prova nullo, che ha costituito l'unica ragione del recesso: il mancato superamento di una prova insussistente rende manifestamente insussistente la causale del recesso. A parere della Cassazione, quindi, la prescrizione di cui al comma 7 dell'art. 18, secondo cui il giudice 'può altresì applicare' la tutela di cui al precedente comma 4 deve essere inteso nel senso che “a fronte della inesistenza del fatto posto a base del licenziamento il giudice, tenuto conto degli elementi del caso concreto (nella specie la giuridica assenza di un patto di prova che non poteva essere stipulato in base al c.c.n.l., l'assenza di altre motivazioni poste a base del recesso, nella specie esclusivamente basate sulla libera recedibilità durante il periodo di prova), applica la reintegra, essendo evidente la differenza rispetto al caso in cui sia emerso che il fatto posto a fondamento del licenziamento esista ma non sia ritenuto concretare un g.m.o., con la conseguente tutela solo indennitaria”. |