Licenziamento dell’apprendista e applicabilità della disciplina del contratto a tempo indeterminato

La Redazione
31 Luglio 2017

La Cassazione, con sentenza n. 17373 del 13 luglio 2017, chiarisce quale regime applicare in caso di licenziamento disciplinare illegittimo durante la prima fase, formativa, del contratto di apprendistato: le tutele previste per il rapporto di lavoro a termine o quelle per il rapporto a tempo indeterminato?

La Cassazione, con sentenza n. 17373 del 13 luglio 2017, chiarisce quale regime applicare in caso di licenziamento disciplinare illegittimo durante la prima fase, formativa, del contratto di apprendistato: le tutele previste per il rapporto di lavoro a termine o quelle per il rapporto a tempo indeterminato?

Un apprendista tornitore impugnava il licenziamento intimatogli per ragioni disciplinari, chiedendo la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze di retribuzione maturate per lavoro straordinario, delle retribuzioni del TFR che avrebbe percepito lavorando fino alla conclusione del contratto di apprendistato e del danno derivato dalla mancata formazione. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda limitatamente al pagamento del risarcimento derivante dall'illegittimità del licenziamento, respingendola nel resto. La Corte di Appello rigettava il ricorso della società datrice di lavoro, portato a seguito della sentenza di primo grado. Stante questa ulteriore pronuncia sfavorevole, la società adiva la Corte di Cassazione.

La società sosteneva come la disciplina del licenziamento da applicare fosse quella prevista dalla L. n. 604/1966 per il lavoratore a tempo indeterminato. La Suprema Corte ritiene fondato il motivo, sottolineando che la fattispecie di causa è regolata ratione temporis dalla L. n. 25/1955, che dà origine ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La Cassazione precisa come il contratto di apprendistato sia un rapporto di lavoro bi-fasico, nel quale la prima fase è contraddistinta da una causa mista (allo scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione si aggiunge lo scambio tra attività lavorativa e formazione professionale), mentre la seconda fase rientra nell'ordinario assetto del rapporto di lavoro subordinato. I giudici della Corte affermano, quindi, l'inapplicabilità all'apprendistato, in caso di recesso durante il periodo formativo, della disciplina del licenziamento prevista per il lavoro a termine. Tale conclusione trova riscontro nelle due sentenze additive della Corte Cost., la n. 169 del 28 novembre 1973 e la n. 14 del 4 febbraio 1970, per effetto delle quali l'intero pacchetto di norme della L. n. 604/66 è stato esteso all'apprendistato.


In conclusione, la Suprema Corte afferma che il giudice del merito ha erroneamente applicato all'apprendistato una disciplina diversa da quella risultante dalla sua natura di rapporto a tempo indeterminato, e cassa la sentenza impugnata.

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