Autotrasportatori (padroncini): qualificazione giuridica

07 Ottobre 2014

Si desidera avere dei chiarimenti in ordine alla qualificazione giuridica del rapporto intercorrente tra “padroncini” e imprese di trasporti.

Si desidera avere dei chiarimenti in ordine alla qualificazione giuridica del rapporto intercorrente tra “padroncini” e imprese di trasporti.

Il Ministero del Lavoro, dopo aver chiarito che la concreta qualificazione giuridica dei singoli rapporti dei c. d. "padroncini" nelle specifiche situazioni di fatto in cui essi concretamente operano non si presta ad aprioristiche soluzioni interpretative di carattere generale, ha riconosciuto in via generale natura autonoma al rapporto di lavoro in presenza di elementi quali (INPS, circ. n. 218/1996):

- la constatazione che l'organizzazione del lavoro di questo tipo di attività non comporta un rapporto di subordinazione e di eterodirezione, ma richiede invece di avvalersi di una pluralità di unità organizzative con rischio di impresa a loro carico;

- la mancanza di interventi delle aziende di spedizione e trasporto a favore di trasportatori che, nell'ambito della loro attività imprenditoriale, subiscano eventi negativi, quale ad esempio la rottura del mezzo di trasporto di loro proprietà;

- la natura degli accordi tra le rappresentanze associative degli spedizionieri vettori e quelle dei cosiddetti "padroncini" (non si tratta di contratti collettivi di lavoro ma di accordi tra imprese);

- la non attinenza delle direttive per l'esecuzione del trasporto ai concetti di subordinazione ed eterodirezione, ma la loro stretta correlazione al tipo di contratto stipulato.

Il Ministero del Lavoro ha inserito gli “autisti e autotrasportatori” nell'elenco delle figure difficilmente inquadrabili in un genuino rapporto di collaborazione a progetto (Min. Lav., circ. n. 11 dicembre 2012, n. 29).

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