Licenziamenti collettivi per riduzione di personale
03 Ottobre 2014
Come si configura il licenziamento collettivo per riduzione di personale e quale normativa debba essere applicata?
Le imprese che occupano più di quindici dipendenti e che intendono effettuare, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, almeno cinque licenziamenti nell'arco di un periodo di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive nell'ambito della stessa provincia, sono soggette alle disposizioni relative alla procedura prevista dall'art. 4, L. n. 223/1991 (come da ultimo modificato dall'art. 2, c. 72, L. n. 92/2012), per il collocamento in mobilità di lavoratori in esubero. Tali disposizioni: - si applicano a tutti i licenziamenti intimati nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito e che siano riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione dell'attività; - si applicano nell'ipotesi di cessazione dell'attività dell'impresa; - non si applicano ai casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie. In difetto dei presupposti richiesti dalla legge, il licenziamento collettivo si configura come un licenziamento plurimo per giustificato motivo oggettivo, disciplinato dalle norme sui licenziamenti individuali. |